Art. 1 – COSTITUZIONE. È costituita tra le parti l’Associazione Culturale, con durata illimitata, denominata “FARE CULTURA”, nel prosieguo: Associazione, con sede in Roma (RM), via A. Davila n. 42, libera, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
Art. 2 – FINALITÀ. L’Associazione ha per scopo lo studio, l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti finalizzati all’attuazione di iniziative socio-educative, culturali, sportive ed editoriali, e la diffusione della cultura, delle scienze e dell’arte, intese sotto ogni loro forma espressiva, in una visione multidisciplinare e unitaria di differenti saperi, conoscenze e discipline al fine di consentire la più ampia conoscenza del nostro patrimonio culturale e, in ultima analisi, lo sviluppo sociale e culturale della persona; oggetto d’interesse sono pertanto Letteratura, Cinematografia e Televisione, Animazione e Fumetti, Storia e Arte, Costume e Società, Mistero e Paranormale, Scienza e Tecnologia, e, più in generale, tutto ciò che attiene agli obiettivi summenzionati.
Art. 3 – ATTIVITÀ. L’Associazione, al fine di perseguire gli scopi dell’art. 2 del presente Statuto, si propone di organizzare, promuovere e favorire:
- attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, illustrativa, artistica in genere e di diffusione di sonoro in streaming, anche con l’ausilio delle reti on-line e tramite la gestione di siti internet, relativamente agli scopi sociali anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività associative;
- realizzazione e gestione di una casa editrice per la pubblicazione di libri, cataloghi e prodotti editoriali, a mezzo stampa, digitali o on-line che rispondano alle finalità associative;
- avvenimenti sportivi, artistici e attività ricreative in genere;
- attività motorio-sportive in calcio, arti marziali, pallavolo, calciotennis, tennis, paddle, pallacanestro, atletica, footvolley, nuoto, pallanuoto, ginnastica, pugilato, nonché attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, sfilate cosplay;
- attività di formazione, lezioni, corsi di formazione culturali e multidisciplinari;
- gite, viaggi ed escursioni;
- partecipazione, organizzazione e gestione di interscambi e di gemellaggi con università, organizzazioni culturali, scientifiche, artistiche e realtà analoghe, governative e non governative, nazionali e internazionali;
- ricerche e indagini di interesse sociale o culturale, in ambito umanistico, artistico, storico o scientifico, svolte autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, università ed enti, anche tramite l’istituzione di gruppi di studio, in contesti e secondo modalità da definire in conformità con le norme statutarie;
- promozione della cultura, dell’arte, delle scienze attraverso l’attivazione e/o la gestione – anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche o private – di biblioteche, mediateche, ludoteche, mostre, musei e parchi archeologici, centri di lettura e consultazione on-line, librerie, spazi per la fruizione di attività musicali e teatrali;
- promozione di artisti, ricercatori, studiosi, dilettanti e professionisti, affermati o emergenti, anche tramite l’indizione di concorsi e il conferimento di premi;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose e dei luoghi d’interesse artistico, scientifico, storico e culturale;
- la gestione, all’interno degli spazi associativi, di attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.
Art. 4 – SOCI. Possono far parte dell’Associazione cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari (questi ultimi muniti di regolare permesso di soggiorno), nonché persone giuridiche, purché condividano gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione. I soci sono ammessi, su domanda, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Gli associati si distinguono in soci Fondatori, soci Ordinari, soci Sostenitori e soci Onorari, e precisamente: “Soci Fondatori”, coloro che hanno costituito l’Associazione e hanno diritti di elettorato attivo e passivo; “Soci Ordinari”, coloro che hanno richiesto per il tramite di apposita domanda, accettando incondizionatamente le previsioni statutarie, di far parte dell’Associazione e sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Tali soci hanno diritti di elettorato attivo e passivo: “Soci Sostenitori”, sono le persone, Enti Morali, Enti Pubblici, Associazioni e Società, di qualsiasi natura, che partecipano con contributi alle attività dell’Associazione; “Soci Onorari”, sono le persone o Enti che, essendosi particolarmente distinti, nei settori di interesse dell’Associazione, verranno eletti tali dall’Assemblea degli associati, su proposta dei soci fondatori.
Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI. Tutti i soci hanno, in forza di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, diritto di voto in Assemblea dei soci e, in particolare, diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Gli associati hanno il dovere di osservare lo Statuto, le deliberazioni associative e il regolamento interno stilato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e approvato dall’Assemblea e di corrispondere le quote associative, a qualsiasi titolo dovute all’Associazione, secondo le deliberazioni degli organi competenti nei termini e negli importi. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Inoltre, gli associati possono ricevere rimborsi per spese anticipate, sia documentate che forfettarie, allorquando siano impegnati nelle attività promosse per conto dell’ Associazione.
Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, per morosità, per indegnità o per recesso. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo se l’associato non esegue i pagamenti dovuti entro quindici giorni dalla formale richiesta del Consiglio Direttivo, inviata con raccomandata al domicilio indicato nel registro degli Associati. Le modalità di esclusione per morosità sono indicate nel Regolamento. L’indegnità è dichiarata dal Consiglio Direttivo quando l’associato incorre in infrazioni di tale gravità da giustificare, a criterio del Consiglio Direttivo, l’applicazione di tale provvedimento. I casi di indegnità sono individuati nel Regolamento. Le modalità di esercizio del diritto di recesso, altresì, sono indicate nel Regolamento. L’associato che cessi di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio associativo e ai contributi associativi versati. La quota o altro contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. È prevista la non rivalutabilità della quota o altro contributo associativo. Gli associati espulsi possono ricorrere contro tale provvedimento dinanzi alla prima assemblea ordinaria, che giudica definitivamente a maggioranza, fatti salvi i rimedi di giustizia previsti dalla vigente normativa italiana. Se l’assemblea ordinaria è prevista in un lasso temporale esteso, e comunque oltre un mese dal provvedimento di cui ai precedenti commi, l’associato potrà ricorrere avanti il Collegio dei Probiviri o avanti l’autorità giudiziaria prevista dalla legge italiana. Il ricorso a uno dei detti rimedi di giustizia esclude l’altro, anche al fine di evitare contrasto di giudicati. Le modalità e i termini di ricorso sono disciplinate nel Regolamento associativo.
Art. 7 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote associative da versarsi all’atto dell’ammissione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria; b) da contributi e finanziamenti di associati, terzi ed Enti pubblici o privati, nonché da proventi derivanti da prestazioni di servizi resi agli associati o terzi con attività marginale di carattere commerciale; c) da ogni altra ed eventuale entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
Le quote associative devono essere pagate in un’unica soluzione nei termini che saranno definiti annualmente. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso senza aver diritto alla restituzione totale o parziale dello stesso.
Art. 8 – ESERCIZIO SOCIALE. L’esercizio dell’Associazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione.
Art. 9 – ORGANI SOCIALI. Gli organi dell’Associazione sono: a) Assemblea degli associati; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente dell’Associazione; d) Vice Presidente dell’Associazione; e) Segretario; f) Tesoriere; g) Collegio dei probiviri;
Art. 10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI. L’assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti, salvo l’eventualità di ricorso avanti la competente Autorità Giudiziaria. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell’assemblea è resa nota mediante affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima del dì fissato per la riunione e sul sito web dell’Associazione. Per motivati casi di urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti anche oltre la metà e comunque non oltre i due giorni precedenti. Nell’avviso di convocazione, firmato dal presidente dell’Associazione e/o dal Segretario, devono essere indicati: ordine del giorno; luogo; data e orario fissati, sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Il Regolamento indica ulteriori modi di convocazione dell’Assemblea (a semplice titolo esemplificativo: e-mail, fax, telefono, lettera, annuncio sulla pagina facebook ufficiale dell’Associazione, etc.). L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un’ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, partecipano tutti gli associati iscritti nei libri dell’Associazione e in regola con il pagamento delle quote associative. L’Assemblea delibera solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto tutti i soci. Ognuno dei detti soci ha diritto a un voto, salvo possibilità di delega, nei modi stabiliti dal Regolamento. L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi è presieduta da un associato eletto tra i presenti. Il Presidente nomina un segretario e due scrutatori ove necessario. L’assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l’elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi diversamente.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea ordinaria delibera: l’approvazione del rendiconto annuale; l’elezione triennale dei membri del Consiglio Direttivo; l’approvazione della relazione del Presidente sull’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente; la discussione e l’approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell’Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; sui ricorsi avverso i provvedimenti associativi, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto e dal Regolamento. L’Assemblea ordinaria, inoltre: ratifica e approva le delibere del Consiglio Direttivo relative all’ammissione e/o all’esclusione degli associati; approva il Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e tutte le sue successive modificazioni e/o integrazioni. L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione e/o dal Segretario ogni qualvolta lo ritengano necessario. Inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati. L’Assemblea straordinaria delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera: sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione; sullo scioglimento dell’Associazione; sullo scioglimento dell’Associazione e la conseguente nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri; sulla devoluzione del patrimonio ad Associazione analoga.
Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 10 (dieci) membri, compreso il Presidente, eletti dall’assemblea tra gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Nei limiti del Regolamento associativo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare – entro il numero massimo previsto di dieci membri – singoli componenti del medesimo Consiglio secondo il principio della cooptazione e della territorialità. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere dalle proprie funzioni il Consiglio Direttivo chiamerà a sostituirlo colui il quale nelle ultime votazioni ha ottenuto il maggior numero di voti (primo dei non eletti). Il Consiglio Direttivo, all’atto della sua elezione o comunque entro massimo sette giorni dall’elezione, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e un Segretario Consigliere. I restanti membri assumono la carica di Consigliere. In caso di consiglio direttivo composto da tre componenti il Segretario assolverà anche alle funzioni di tesoriere. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e su richiesta di almeno tre consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Durante le riunioni il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente. Delle riunioni stesse è redatto verbale scritto su apposito registro firmato dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente, e dal Segretario dell’Associazione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso: a) redige, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Statuto, e modifica il Regolamento interno dell’Associazione che non deve essere in contrasto con lo statuto; b) fissa le quote dovute dagli associati e redige il rendiconto economico-finanziario annuale; c) su proposta del Presidente sceglie i propri collaboratori e/o i consulenti esterni, i prestatori d’opera e di servizio, fissandone gli eventuali compensi e rimborsi spese anche in forma forfettaria. Tali figure potranno essere scelte anche tra i soci effettivi dell’Associazione; d) cura l’osservanza delle deliberazioni, dello statuto e del regolamento da parte di tutti gli associati; e) delibera circa l’ammissione o l’esclusione degli associati e sull’applicazione delle sanzioni disciplinari; f) istituisce, su proposta del Presidente, sedi secondarie e/o sezioni distaccate dell’Associazione sul territorio regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario; g) delibera l’adesione ad Associazioni sindacali e/o di rappresentanza a valenza nazionale, purché queste si riconoscano in un modello federale e risultino coerenti con i valori dell’Associazione. Le Sedi e le Sezioni Distaccate non hanno autonomia gestionale né organi separati e le loro entrate e uscite sono integrate nel conto economico generale dell’Associazione. La gestione di queste entità può essere affidata a un Fiduciario del Consiglio Direttivo, da quest’ultimo su proposta del Presidente.
Art. 12 – IL PRESIDENTE. Il Presidente dirige l’Associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitegli dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Art. 13 – IL VICE PRESIDENTE. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
Art. 14 – IL SEGRETARIO. Il segretario coadiuva il Presidente, ricopre anche la carica di tesoriere nel caso in cui il consiglio direttivo è composto solo da tre componenti e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci, del libro dei beni inventariati e del rapporto annuale delle attività; provvede alla conservazione dei beni mobili e immobili e dell’attività di relazioni esterne; è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
Art. 15 – IL TESORIERE. Al tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell’organizzazione. Sotto la propria responsabilità: predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre e del rendiconto economico finanziario o bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione relativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.
Art. 16 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Tutte le controversie tra gli associati, ovvero tra questi e l’Associazione e/o i sui organi, sono sottoposte, salve garanzie di legge, alla competenza di un collegio di tre probiviri con esclusione di ogni altra giurisdizione. Il Collegio dei probiviri è costituito da un presidente e due arbitri. Il Presidente dell’Associazione assume, per statuto, la carica di presidente del collegio, i restanti componenti sono eletti dall’assemblea degli associati nei modi stabiliti dal Regolamento dell’Associazione. Il Collegio dura in carica tre anni. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedure. Le modalità di ricorso avanti il Collegio sono stabilite nel Regolamento associativo. Il lodo è inappellabile, se non nei casi e nei modi espressamente stabiliti dalla legge. Ulteriori funzioni del Collegio dei Probiviri sono determinate dal Regolamento associativo.
Art. 17 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo sugli enti no profit e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – APPROVAZIONE DELLO STATUTO. Il presente Statuto è redatto e approvato, in prima formazione, dai soci fondatori all’unanimità.
Art. 19 – RINVIO. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme del Codice Civile italiano e quelle vigenti in materia.
ROMA, 30/12/2015